Stabilisce le operazioni da effettuare, secondo la periodicita' indicata dalla legislazione vigente, sugli impianti di combustione equipaggiati di bruciatori di gas ad aria soffiata, al fine di garantire in condizioni di funzionamento normale la sicurezza e l'efficienza e di salvaguardare l'ambiente. Si applica agli impianti di combustione destinati al riscaldamento equipaggiati di bruciatori di gas automatici ad aria soffiata, compresi quelli misti o combinati, con portata termica maggiore di 35 kW.